...questo è di un comune di Livorno (x esempio), devi cercare il regolamento di polizia rurale del tuo comune, chedilo a alle relazioni col pubblico o allaAUSL... ci sono diversi punti che dovrebbero essere più rispettati nel tuo caso...
Articolo 32 – Uso di anticrittogamici
1. Durante l’effettuazione dei trattamenti antiparassitari é fatto obbligo di evitare che le miscele
raggiungano edifici pubblici, strade pubbliche o di uso pubblico, abitazioni e relative pertinenze
(prati, orti, ecc. ).
2. In prossimità delle strutture suddette, quando vengono utilizzati atomizzatori e nebulizzatori, è
fatto obbligo di effettuare i trattamenti in assenza di vento, mantenendo una distanza dal
confine delle stesse sufficiente ad evitare che vengano bagnate dalla nube contenente il presidio
sanitario o che vengano raggiunte da esalazioni che siano nocive o soltanto moleste.
3. In caso di vicinanza a case è comunque fatto obbligo di avvertire preventivamente gli abitanti.
4. Durante l’erogazione delle miscele antiparassitarie con atomizzatori e nebulizzatori in
prossimità di strade aperte al pubblico transito è obbligatorio accertarsi dell’eventuale
passaggio di mezzi, ciclisti e pedoni, adottando tutti gli accorgimenti utili per non investire con
la nube le persone e/o i mezzi in transito.
5. In caso di nuovi impianti di colture arboree, per evitare gli inconvenienti igienico sanitari
suddetti, è necessario rispettare una distanza di sicurezza di almeno metri 20 dall’impianto
dell’ultimo filare sul confine delle abitazioni.
6. E’ vietata la distribuzione di pesticidi con il mezzo aereo.
7. In corrispondenza degli accessi ai luoghi di lavoro (sia a pieno campo che confinanti) in cui
siano in corso e/o siano stati effettuati trattamenti con pesticidi, è fatto obbligo dell’affissione
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di cartelli ben visibili che oltre a recare con chiarezza l’indicazione del pericolo, devono
contenere i seguenti dati: giorno di effettuazione del trattamento, prodotti utilizzati e tempi di
carenza nonché precauzioni d’uso.
8. L’uso di diserbanti o dissecanti per scopi agricoli è subordinato a preventiva comunicazione
alla locale ASL
di cui alla L.R. 36/1999.
9. Per scopi non agricoli è necessario specifico nullaosta della stessa ASL.
10. E’ fatto divieto di impiego di diserbanti o dissecanti entro un raggio di 200 metri da pozzi e
sorgenti di emungimenti sia pubblici che privati ad uso idropotabile.
11. E’ altresì vietato l’uso di diserbanti o dissecanti entro 10 metri da:
a. sponde di laghi, fiumi, torrenti, ruscelli, e pozzi di irrigazione;
b. strade pubbliche o d’uso pubblico;
c. abitazioni e luoghi di lavoro;
d. ricoveri di animali.
12. E’ possibile derogare dalle distanze, di cui al presente comma, quando sulle stesse aree
vengano effettuati trattamenti con prodotti fitosanitari appositamenti registrati presso il
Ministero della Sanita’ per tali scopi e distribuiti con macchine irroratrici dotate di dispositivi
per caduta, per contatto o altri con effetto deriva della stessa grandezza.
13. Per la sicurezza degli addetti alle operazioni di uso degli anticrittogamici e dei relativi luoghi di
lavoro si rimanda a quanto prevedono le norme di legge.